In molti settori, dal petrolchimico, all’estrattivo, all’alimentare, si effettuano svariate operazioni con sostanze infiammabili (quali produzione, trasporto, trasformazione ecc.), inoltre vengono prodotti gas, vapori e nebbie che, a contatto con l’ossigeno presente nell’aria, possono originare una atmosfera esplosiva. Se questa atmosfera viene innescata, l’esplosione che ne deriva può provocare gravi danni a cose, persone e all’ambiente.
Con il libero mercato europeo si è sentita fortemente l’esigenza di passare dalle norme nazionali a norme europee armonizzate, uguali per tutti i membri della comunità europea.

Questo percorso, fatto dai primi documenti legislativi (Direttive, Decisioni, Risoluzioni), si completa agli inizi degli anni ’90, quando viene stabilito che i prodotti che soddisfano i cd. “Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute” definiti in ciascuna Direttiva loro applicabile, devono recare un segno grafico che identifichi ciò e attraverso il quale, possono circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea. Questo segno grafico è la marcatura CE, la quale deve rispettare determinate caratteristiche grafiche.
All’interno di questo processo legislativo, durato anni ed in costante evoluzione, ha trovato collocazione la Direttiva 94/9/CE, nota come “ATEX 95” o più semplicemente come la prima Direttiva “ATEX”.
Sabato 29 marzo 2014 è stata pubblicata la nuova direttiva 2014/34/UE; con la quale vi è stato un ulteriore passo avanti: essa è il risultato dell’allineamento e della armonizzazione della direttiva ATEX precedente (94/9/CE) con le legislazioni degli Stati Membri relativamente ai materiali e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.
Essendo il risultato di un allineamento, le principali variazioni della nuova direttiva 2014/34/UE rispetto alla precedente direttiva 94/9/CE sono piuttosto limitate, e non riguardano le caratteristiche più rilevanti dell’atto che rimane lo stesso: procedure di scopo, requisiti essenziali di salute e sicurezza, categorizzazione e valutazione della conformità.
Le principali modifiche riguardano:
- Definizioni: integrazioni orizzontali del nuovo quadro normativo
- Gli operatori economici (produttori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) e dei loro obblighi
- Norme armonizzate e la presunzione di conformità: riferimento al regolamento (UE) N. 1025/2012 su European Standardisation
- Marcatura CE: riferimento al regolamento (CE) n 765/2008
- Organismi notificati: requisiti più dettagliate e procedure dal nuovo quadro normativo
- Vigilanza del mercato e procedura di salvaguardia: attività di rinforzo e nuove procedure semplificate
- Comitato ATEX e atti di esecuzione: riferimento al regolamento (UE) n 182/2011 di esecuzione della Commissione, decisioni in materia di obiezioni formali alle norme armonizzate, clausole di salvaguardia nei confronti dei prodotti e sulla competenza degli organismi notificati

In estrema sintesi la direttiva si rivolge ai costruttori di attrezzature destinate all’impiego in aree con atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l’obbligo di certificazione di questi prodotti; la direttiva 94/9/CE risulta da questa abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016.
Come anticipato all’inizio, molte industrie, quali: chimica, petrolchimica, farmaceutica, petrolifera, estrattiva, alimentare, dei biocarburanti e persino nel settore delle acque reflue, hanno requisiti specifici per il funzionamento delle loro apparecchiature elettriche e per la loro sicurezza. La seconda generazione di riscaldatori e termostati STEGO per atmosfere esplosive e altri ambienti pericolosi garantisce protezione contro il freddo, previene gli sbalzi di temperatura indesiderati e la formazione di condensa nei quadri di controllo e negli armadi elettrici.
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